Aggiornato il: 12 apr 2018
Cosa c’è da sapere? Poco o nulla, per fortuna. L’importante in questi casi è essere informati e… saper schivare il colpo.
L’anno 2017 verrà ricordato come un momento di passaggio cruciale per l’associazionismo italiano. Infatti ad agosto scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è finalmente entrato in vigore il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). A questa fondamentale riforma si sono poi affiancati alcuni interventi della Legge Finanziaria che hanno riguardato specificatamente il mondo dell’associazionismo sportivo (pensiamo in particolare all’introduzione delle Società Sportive Dilettantistiche a scopo di lucro). Della riforma del terzo settore per ora abbiamo preferito non occuparci. Perchè? Semplice, fino a quando non saranno presentati i decreti attuativi – e l’Unione Europea non darà parere favorevole alla Legge – ogni tentativo di dare risposte definitive sarà inutile. Perciò, sediamoci sulla riva del fiume e aspettiamo. C’è però una questione sulla quale possiamo fare chiarezza e riguarda una domanda che in molti ci hanno posto in questi mesi: le associazioni sportive dilettantistiche fanno parte degli enti soggetti al Codice del Terzo Settore? La risposta per una volta è chiara e netta: NO. Vediamo perché e cosa implica.
E’ chiara la volontà del Legislatore di mantenere separate le ASD dagli Enti di Terzo Settore
L’anno scorso, oltre al Terzo Settore e alle Associazioni Sportive c’è stata un’altra importante riforma, quella che riguardato il cinque per mille. Il D.Lgs. 111/2017 ha chiaramente indicato quali possono essere i destinatari di questo contributo e, mentre gli enti del terzo settore sono indicati alla lettera A, le associazioni sportive dilettantistiche vengono riportate alla lettera E. E’ chiara quindi la volontà del Legislatore di mantenere nettamente separate le due entità.
La questione riguarda sopratutto gli aspetti fiscali.
Ma questo cosa comporta?La riforma del Terzo Settore ha introdotto diverse novità fiscali per le associazioni, eliminando al contempo la possibilità per gli enti coinvolti (Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni da codice civile,…), ma tutte queste novità non valgono per le associazioni sportive dilettantistiche per le quali la normativa rimane inalterata.Le ASD potranno continuare a usufruire della fiscalità agevolata prevista dalla Legge 398/1991 con i nuovi massimali di fatturazione a 400.000 euro,così come potranno continuare a dare i cosiddetti compensi sportivi (Articolo 67, primo comma, lett. m del TUIR), mentre le associazioni iscritte al Registro Unico del Terzo Settore dovranno con ogni probabilità rinunciarvi, anche se fanno attività sportiva.
Altro grosso vantaggio per le ASD. Legge Vecchia = Maggiore chiarezza
Tutto qui? Non solo, c’è anche un vantaggio più stringente e attuale. Come abbiamo detto la riforma del Terzo Settore è ancora a metà strada, mancano sia i decreti attuativi – che andranno emanati dal nuovo Governo, se e quando si farà, e l’approvazione da parte dell’UE. Questa fase di passaggio genera grande confusione per chi intende attivare un’associazione che dovrà poi iscriversi al registro degli ETS. Come fare lo Statuto? Quali punti e attività includere? Chi vuole costituire una ASD, al contrario, può contare su una legge chiara e sull’esperienza di anni. Quello che deve essere chiaro è che chi decide di partire ora deve fare una scelta oculata e valutare con precisione la propria posizione per decidere in quale insieme andrà a cadere: ETS o ASD una volta che la riforma sarà a regime, sopratutto per quei casi, e non sono pochi, di associazioni che svolgono attività “mista” (sport + promozione sociale).Il nostro suggerimento è quello di fare un’attenta analisi del diverso trattamento fiscale previsto e decidere quale possa essere l’opzione migliore. Come sempre, la soluzione migliore è quella di rivolgersi a dei professionisti.