Creare la tua nuova associazione è molto semplice. Se sai cosa fare.
Da qualche anno con un gruppo di amici coltivi una passione? Ti è venuta in testa un’idea che pensi di poter realizzare in compagnia di altre persone come te? Forse è giunto il momento di creare la vostra associazione. Detta così sembra proprio una cosa facile e in effetti lo è. Basta seguire alcune semplici indicazioni e affidarti a mani esperte.
1. LO SCOPO
Per prima cosa affrontiamo una questione che viene spesso – leggasi SEMPRE – trascurata negli articoli che trattano questo argomento: lo scopo. Prima di partire con qualsiasi passo relativamente alla vostra nuova associazione è assolutamente necessario che chiariate qual è lo scopo, l’obiettivo, per cui l’associazione nasce.
Al di là dei sofismi definire questo concetto sarà fondamentale per la redazione dello Statuto; per la gestione delle attività e, cosa molto importante, vi permetterà di distinguere chiaramente le attività istituzionali da quelle marginali e accessorie.
2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Secondo step: preparare l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’Associazione. Cosa sono e cosa devono contenere questi due documenti?
L’Atto Costitutivo è l’atto ufficiale con il quale i soci fondatori sanciscono la costituzione del proprio sodalizio. Il documento, redatto come un semplice verbale di riunione, deve contenere:
– l’elenco dettagliato dei soci fondatori;
– la data e il luogo della riunione;
– denominazione e sede legale dell’associazione.
Inoltre è consigliabile stabilire sin da questa riunione i componenti del Consiglio Direttivo e i loro ruoli.
Lo Statuto è il documento che regola le norme fondamentali dell’Associazione e pertanto potrebbe essere definito come la Carta Cositituzionale di ogni associazione. Da questo testo dipendono infatti tutte le decisioni e gli eventuali regolamenti che verranno approvati in seguito.
Con queste premesse appare evidente che è fondamentale che lo Statuto sia non solo a norma di legge, ma anche ben fatto, adeguato all’associazione e, cosa troppo spesso sottovalutata, conosciuto da chi amministra l’associazione.
Lo Statuto al fin fine equivale a un contratto, come un mutuo, ad esempio e, siamo sicuri che non ti affideresti mai a un dilettante, o a un modello trovato online per il contratto che stabilisce che la tua casa è tua.
Le due leggi fondamentali per la redazione dello Statuto sono l’art. 148 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) e – solo per le Associazione Sportive – l’art. 90 della Legge 289/2002. Riferendosi a tali normative si potrà produrre un testo che contenga le clausole fondamentali per essere in regola, ma il consiglio che ti diamo è quello di rivolgerti a degli esperti in materia.
Lo Statuto al fin fine equivale a un contratto, come un mutuo, ad esempio e, siamo sicuri che non ti affideresti mai a un dilettante, o a un modello trovato online per il contratto che stabilisce che la tua casa è tua. Il rischio è quello di prendere una multa da parecchi zeri perché hai corretto male il copia-incolla trovato online. Vuoi davvero correrlo?
3. IL CODICE FISCALE E/O LA PARTITA IVA
Perfetto: abbiamo Atto Costitutivo e Statuto. Siamo apposto? Possiamo Cominciare? Purtroppo no, abbiamo ancora quale pratica da sbrigare. Innanzitutto dobbiamo dotare l’Associazione di un Codice Fiscale e/o di una Partita IVA (quest’ultima solo se si intende svolgere attività commerciale). Senza uno di questi dati infatti l’associazione non potrà compiere nessuna operazione, come ad esempio, affittare una sede, o aprire un conto corrente bancario.
Per ottenere il Codice Fiscale o la Partita IVA è sufficiente compilare in duplice copia l’apposito modello AA5/6 (AA7/10 per la partita IVA) e presentarlo presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate allegando una copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. La presentazione del documento può essere fatta a mano dal presidente o da un delegato (in questo caso ai documenti elencati dovrà essere aggiunto una copia del documento d’identità del Presidente), oppure in via telematica.
Se non siete sicuri di voler svolgere attività commerciale potete aprire il Codice Fiscale e attendere di avere le idee più chiare per aprire la Partita IVA.
La registrazione non è formalmente obbligatoria, ma lo diventa di fatto per attribuire all’associazione e ai suoi documenti fondativi una data certa
4. LA REGISTRAZIONE
Abbiamo quasi finito, dobbiamo solo procedere alla registrazione dei nostri due documenti fondativi: l’Atto Costitutivo e lo Statuto. Perché? Semplice, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste è necessario registrare questi documenti presso qualsiasi sede dell’Agenzia delle Entrate.
Prima di recarvi all’agenzia delle entrate ricordate però di passare in posta o in banca a pagare l’imposta di registro di 200 euro tramite il modello F23 (codice tributo 109T)
Ciò fatto presentatevi all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate armati di:
- 1 copia del Modello 69
- 2 copie originali dell’atto costitutivo e dello statuto, firmate in tutte le pagine dai soci fondatori (una copia per l’Agenzia delle Entrate, una per l’Associazione);
- ricevuta del versamento dell’imposta di registro effettuato in posta o banca tramite F23;
- marche da bollo da 16,00 euro. Il numero varia a seconda della lunghezza degli atti (1 marca per l’Atto Costitutivo e 1 marca ogni 100 righe dello Statuto);
- delega se chi si presenta all’Agenzia non è il presidente;
- copia della carta di identità del presidente ed eventualmente del delegato;
- un po’ di pazienza (Molta pazienza. L’attesa presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate è di circa un paio d’ore).
5. IL MODELLO EAS
Tutto finito? Manca solo l’ultimo passo. A partire dal 2009 infatti un’associazione per potersi considerare pienamente in regola deve adempiere un altro compito: l’invio del famigerato modello EAS entro 60 giorni dalla propria costituzione.
Il modello, una comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali – insomma,una serie di domande sulla vostra nuova associazione – deve essere inviato obbligatoriamente per via telematica, perciò solitamente ci si affida a un professionista per la trasmissione.
Ecco fatto. Percorso terminato. La vostra associazione è a tutti gli effetti costituita e operativa e può operare per perseguire i propri scopi. Semplice, no? Almeno, a noi sembra così.
Se qualcosa però non è chiaro; se hai dubbi sulla tipologia di associazione da scegliere, o sulla compilazione dei moduli, o, ancora, sul Modello EAS, non esitare a scriverci.