Quando un’associazione non trova collocazione all’interno nelle altre sezioni del registro (OdV, APS, enti filantropici,…) allora diventano semplicemente degli ETS, ovvero una categoria residuale che coinvolge tutto ciò che non è ben definito. La dicitura “altri enti” risulta pertanto flessibile e suscettibile di ricomprendere in futuro nuove forme giuridiche.
La qualifica di Ets “generico” può essere acquisita dalle associazioni, riconosciute o non riconosciute, dalle fondazioni o dagli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via
Chi rimane fuori?
Le previsioni del codice del Terzo settore non si applicano alle fondazioni bancarie, pur trattandosi di enti che concorrono al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Inoltre, non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Sono escluse anche le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, comprese le istituzioni educative, le aziende pubbliche e loro consorzi e associazioni, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.
Non possono acquisire la qualifica di Ets gli enti sottoposti a direzione e coordinamento oppure controllati dalle pubbliche amministrazioni appena menzionate, dalle formazioni e associazioni politiche, dai sindacati, dalle associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, dalle associazioni di datori di lavoro.